FAQ SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E) debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, raggiungibile dalla homepagehttps://detrazionifiscali.enea.it/, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell’utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11.05.2018. Inoltre, è facoltà dell’Agenzia delle Entrate richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.

L’asseverazione e l ’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono anch’esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento. Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013.

Si. I soggetti che hanno diritto della detrazione sono, infatti, i proprietari, i familiari conviventi con il possessore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), il convivente more uxorio, i locatari o i comodatari che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Gli immobili debbono essere esistenti ed accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con i tributi pagati, se dovuti.

Si ricorda che è possibile per tutti i beneficiari, seppur incapienti, di avvalersi dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura fino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi agevolati con l’Ecobonus.

All’ENEA non va inviata una domanda bensì vanno trasmessi i dati dell’intervento attraverso l’apposito sito WEB (https://detrazionifiscali.enea.it/). La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).

Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:

a) in parti comuni del condominio:
 se l’impianto termico è centralizzato si trasmette una sola pratica con i dati

dell’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;

se gli impianti sono autonomi si trasmette una sola pratica, calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio, facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità immobiliari, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.

b) sul singolo appartamento:
si trasmette una pratica per ogni singolo appartamento facendo riferimento per

l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato o all’impianto autonomo secondo il caso pertinente;

2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15.08.09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA (vedi anche FAQ 10.D):

  • se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre una sola pratica riferita all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;

  • se gli impianti sono autonomi, occorre trasmettere una pratica per singolo appartamento.

    3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344 con data di inizio lavori antecedente il 06 agosto 20020:

a) se l’impianto termico è CENTRALIZZATO occorre trasmettere una sola pratica per l’intero edificio;
b) se gli impianti sono AUTONOMI si trasmette una sola pratica calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.

In entrambi i casi deve essere verificato che il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale per l’intero edificio sia minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A”al Decreto 11 Marzo 2008 es.m.i).

Docet è attualmente aggiornato con i contenuti delle norme UNI/TS 11300 e UNI 10349, secondo la metodologia di calcolo semplificata prevista DM 26.06.2015 “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici”, applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, ed è scaricabile gratuitamente dal sito https://www.docet.itc.cnr.it/, al quale si rimanda per ulteriori informazioni.

Non si può utilizzare per gli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110%.

Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE n.244/E del 11.09.2007, “a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti…”, il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi o dal certificato di fine dei lavori se richiesto.

Ciò premesso, si ritiene che nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Qualora però, ad una successiva verifica, l’importo finale dei lavori non corrisponda all’importo riportato nella documentazione trasmessa, si ricorda che essa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di fine dei lavori.

Per quanto riguarda le spese sostenute, vige il criterio di cassa, e quindi quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.

Le modifiche consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione. Nello specifico:

– per i lavori completati entro il 31.12.2019, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell’AdE n.20/E del 13.05.2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;

– Inoltre, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purché, come riporta la Risoluzione dell’AdE n.4/E del 27.05.2010, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per quanto sopra:

– per i lavori completati fino a tutto il 2019, non è più possibile effettuare modificare;

– per i lavori completati nel 2020 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2021, accedendo al sito d’invio 2020.

Si ricorda che le schede descrittive per le quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all’ENEA. Inoltre, non è necessario rettificare i dati trasmessi qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti.

Occorre redigere l’A.P.E per tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale (comma 344) e per gli interventi sull’involucro (comma 345) con l’eccezione della sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M. 26.06.15 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).

Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le relative spese professionali sono anch’esse detraibili.

Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39/E del 2010 e 4/E del 2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n.39/E del 2010 ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del

fabbisogno energetico riferito all’intero edificio o all’intera unità immobiliare (si dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma occorre fare riferimento ai commi 345, 346 e 347.

La conversione in legge del “decreto semplificazioni” 76/220 ha modificato la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico (Decreto n. 380 del 6.06.2001, art. 3 lettera d)) ricomprendendo anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche:

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (con diversi) sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

In ogni caso si ritiene che la quota parte di intervento che interessa un ampliamento di volumetria riscaldata, non può essere agevolata con l’Ecobonus in quanto non comporta risparmio energetico rispetto alla situazione esistente prima dell’intervento e quindi le relative spese sostenute devono essere scorporate. Inoltre L’Attestato di Prestazione Energetica redatto a fine lavori, deve considerare l’edificio nella sua configurazione finale.

Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura

l’intervento avrà il compito di scegliere il tipo di intervento, i materiali ed i relativi spessori che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

Nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, o con destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorrono solo due documenti:

1) documento da conservare: relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti.

Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica che risultino, rispettivamente, maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al “D.M. Requisiti” 6.08.2020 (per i lavori iniziati antecedentemente al 6 ottobre 2020 la verifica deve riportare che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori o uguali a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11.03. 2008 come modificato dal D.M. 26 .01.2010).

I valori delle trasmittanze degli infissi sostituiti possono essere stimati in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro.

2) documento da compilare a video (scheda descrittiva), a cura dell’utente finale anche senza l’ausilio del tecnico, da inviare all’ENEA via WEB.

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati (vedi nella scheda descrittiva – “dati da A.P.E”) devono essereinviatiall’ENEA.

Le persiane e gli scuri, ed in generale tutte le chiusure oscuranti, possono essere inseriti nella stessa scheda descrittiva quando la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti.
Infine, si fa presente che l’art.3 comma 1 del DM “Requisiti Minimi” stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme della serie UNI TS 11300.

Nel caso di sostituzione “contestuale”, in accordo con quanto riportato nel D.M. 26.06.2015, Allegato 1, par. 5.2, punto 1, lettera c, il valore di trasmittanza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusureoscuranti.

La normativa a supporto delle detrazioni fiscali equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come “chiusure apribili e assimilabili”, imponendo il rispetto dei valori indicati nell’allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori dell’Allegato B del D.M. 11/03/2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010). Quindi la sostituzione delle porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.

Occorre però verificare se la destinazione d’uso urbanistica sia conforme all’uso che viene fatto del locale, nel senso che la presenza del riscaldamento e forse di altri servizi non comporti una violazione al regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico. Con la conseguenza che non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica.

La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MiSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso. Quindi nella certificazione per il cliente, il produttore deve:

  •   attestare che i valori della trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi ai valori indicati nell’allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” 6.08.2020 (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori di cui al DM 11.03.08 come modificato dal D.M. 26.01.10). Per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della UNIEN 14351-1,inalternativaalcalcoloperognifinestra;

  •   riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito

    stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici di questo sito.

Nei casi suddetti le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell’asseverazione per i pannelli solari, in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre, non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere trasmessi dall’utente finale senza l’intervento di un tecnico. In ogni caso vanno indicate le spese comprensive delle spese professionali. Il costo delle spese professionali va sommato al costo dell’intervento e inserito nella voce specifica “Costo totale degli infissi”, le spese professionali vanno poi esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello.

Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura- sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativarelativaall’Ecobonus(exlegge296/2006), infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esternooversovaninonriscaldati.

ENEA ha sviluppato e messo a disposizione in forma gratuita due applicazioni di ausilio

per utenti e tecnici per il calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile nel caso di “Chiusure Oscuranti” e “Schermature Solari”. Gli applicativi sono basati su metodologie coerenti con le norme tecniche di riferimento e sono disponibili al seguente indirizzo: https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/

Per le schermature solari, l’impianto termico esistente, se presente, va inserito. Se c’è presenza di impianto di climatizzazione estiva nell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, va spuntata la casella “Presenza dell’impianto di condizionamento estivo”.

Ciò premesso riteniamo che, per le schermature solari comprese nelle cosiddette “Chiusure Oscuranti”, cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.), tale calcolo debba essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmittanza della finestra a cui sono applicate. Per quanto riguarda le “Schermature Solari” a protezione di superfici vetrate, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva. Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari, riteniamo che sia consentito all’utente di inserire il valore “0” nel campo relativo al “Risparmio annuo stimato di energia primaria non rinnovabile”.

La destinazione dell’acqua calda, le caratteristiche tecniche dei collettori solari e i documenti necessari sono indicati nel vademecum “Collettori solari” scaricabile dalla pagina WEB: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum.html

Il punto 3.3. della Circolare dell’AdE n.36 del 2007 conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

Gli interventi ammissibili con l’Ecobonus non comprendono gli impianti fotovoltaici. È tuttavia possibile avvalersi delle agevolazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie (vedi la sezione del sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum.html dedicata al Bonus casa e la relativa guida dell’Agenzia delle Entrate).

L’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio

2012 al 31 dicembre 2013;

  1. b)  il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio

    2014 al 31 dicembre 2016;

  2. c)  il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio

    2018”.

Per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 m2 ristrutturati integralmente. Inoltre, il c.4 dell’art.11 dello stesso decreto che aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. In concreto, quindi, riteniamo possa essere ammissibile al beneficio fiscale del 65% unicamente la parte di spesa sostenuta per l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo cogente sopra identificato”.

Si rimanda al vademecum “Caldaie a condensazione” scaricabile dalla pagina WEB: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html

Sono ammesse alla detrazione ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 anche le pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, i sistemi ibridi costituiti dall’accoppiamento di una caldaia a condensazione con una pompa di calore, le caldaie a biomassa e i micro-cogeneratori.

Tutti i generatori devono rispondere ai requisiti prestazionali previsti dal Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 i requisiti previsti dal DM 19.02.2007 “decreto edifici” e successive modificazioni).

Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie – ove tecnicamente compatibili – tranne nei seguenti due casi:

1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C;
2) se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un’altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata. In caso di utilizzo di un altro tipo di termoregolazione, dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato il motivo della scelta alternativa.

Se la potenza nominale è superiore a 100 kW occorre l’asseverazione (vedi vademecum sulle caldaie a condensazionehttps://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-condensazione.html) che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza nominale è inferiore o uguale a 100 kW, lei può scegliere se richiedere l’asseverazione al tecnico che preferisce o richiedere una dichiarazione del fornitore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui al punto 4.1 a) dell’Allegato A del “DM Requisiti” 6.08.2020 (per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, i requisiti da rispettare sono quelli di cui all’art. 9, comma 1 del “decreto 19.02.2007 “decreto edifici”). La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

È agevolata la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.

L’Art.2, comma 1e) del “DM Requisiti ” 6.08.2020 definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili. Installato il nuovo generatore, com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba necessariamente essere verificato e messo a punto il sistema di distribuzione. Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, consultato al riguardo anche il MiSE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.

Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sola sostituzione.

Sulla base dell’Art.2 comma 1e) del “DM Requisiti” 6.08.2020, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347 della legge finanziaria 296/06, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.

Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

Interpretando il comma 1e) dell’Art.1 del DM “Requisiti” 6.08.2020 che ammette gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.

Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente secondo la definizione di edificio di cui all’art. 2 del D.lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti. Inoltre, per la fruizione dell’Ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31.05.2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce:

“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione

invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o

destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore

energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione,

accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo,

eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti

termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al

servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“

. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio a una rete di teleriscaldamento, per calcolare il contributo alla riduzione dell’indice di prestazione energetica a seguito dell’installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell’energia termica utile in energia primaria, secondo quanto previsto dal decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”.

Nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede l’assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, riteniamo che all’utente finale sia consentita la compilazione del modello previsto, senza l’ausilio di un tecnico abilitato alla progettazione degli edifici e degli impianti. Nel caso in cui l’installazione della caldaia a condensazione o della pompa di calore riguardi una singola unità immobiliare o un edificio costituito da una singola unità immobiliare, il calcolo del risparmio energetico viene eseguito automaticamente dal sistema purché non ci siano altri interventi di risparmio energetico dichiarati nello stesso modello.

Si, è ammessa. In relazione agli aspetti procedurali si rimanda alla lettura dello specifico vademecum https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/pompe-di-calore.html

La legge di bilancio 2018 ha espressamente previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, l’ammissibilità alle detrazioni fiscali per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Per i particolari si rimanda all’apposito vademecum: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum/sistemi-ibridi.html

A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi:
i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.
Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR 412/93, che così recita:
“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il

gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.

Pur non essendo obbligatorio possedere fatture separate per i materiali e la manodopera, si consiglia di ignorare questa facilitazione solo “virtuale”.

L’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, riporta:

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Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e

sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi sulle parti comuni l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 344, e per i microcogeneratori per i quali il tetto massimo di detrazione è unico. Si ricorda che, quando si eseguono più interventi ai sensi del medesimo comma e si inviano più pratiche, occorre rispettare il massimale unico di detrazione previsto per il comma di riferimento.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni fiscali del 70%, 75%, 80% e 85%, il limite massimo non è sulla detrazione massima, ma sulla spesa ammissibile e si determina moltiplicando rispettivamente 40.000,00 € (detrazioni del 70% e 75%) e 136.000,00 € (detrazioni del 80% e del 85%) per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Per maggiori informazioni si rimanda al vademecum specifico, scaricabile dalla pagina WEB: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/parti- comuni-condominiali.html.

Nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni, per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l’intervento deve rispettare, occorre fare riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione dovrà poi essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno (https://detrazionifiscali.enea.it/). Occorre indicare le spese complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda l e detrazioni fiscali, vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.

Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28/ 2011 e del decreto del MiSE 28.12.2012, riteniamo che le detrazioni fiscali ex legge 296/2006, dal 3 gennaio 2013 siano:

– non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
– compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”). Si ricorda che le detrazioni fiscali si applicano alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2019.

La questione è regolata dalla Circolare dell’AdE n. 40/E del 28 Luglio 2010, disponibile sul nostro sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html che fornisce chiarimenti sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, introdotta dall’art. 25 del D.L. 31.05.2010 n.78. “Dal 1° gennaio 2015 tale ritenuta è pari all’8%, come introdotto dalla legge di Stabilità 2015”. La doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista è gravata da IVA, la ritenuta della banca opererà sull’importo del bonifico al netto dell’IVA. Qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta prevista dall’art. 25-ter del DPR 600/1973 a titolo di acconto dell’imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta prevista dal quadro normativo vigente. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva. Si consiglia però, essendo questa materia prettamente fiscale, di chiedere sempre conferma all’Agenzia delle Entrate.

L’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1 “semplificazioni in materia tributaria” così recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati

all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

In virtù del disposto di cui sopra, si ritiene che il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all’invio della documentazione all’ENEA, secondo le modalità di cui alla FAQ

1.A entro il termine ultimo della presentazione dei redditi relativi all’anno nel quale si è concluso il lavoro. Infine, per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 800 909696.

N.B. Alcuni mesi dopo il disposto normativo di cui sopra, è stata emanata la Circolare dell’AdE n.38/E del 2012, che ha dato del termine di presentazione della prima dichiarazione utile una diversa interpretazione (sostenendo che esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione – ordinario di presentazione del modello UNICO – scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso). A fronte della diversa interpretazione in materia da parte dei disposti normativi su citati, l’ENEA ha richiesto parere formale all’Agenzia delle Entrate, che in data 15 marzo 2013 ha confermato quanto espresso nella Circolare n.38/E, che costituisce ora anche la posizione ENEA al riguardo.